BOLLI AUTO 2016 NUOVE NORME

Bollo auto storiche 2016 e moto

d’epoca calcolo e esenzione importo

22 Dicembre 2015 14:51

Il bollo auto storiche 2015 e moto d’epoca è stato profondamente modificato con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 che ne ha previsto l’esenzione solo per quelle con età pari o superiore a 30 anni mentre per i veicoli storici ventennali ossia quelli con età tra 20 e 29 anni sono soggette dal 1° gennaio 2015 in poi, alla normale tassa automobilistica regionale di possesso. Importante: non tutte le regioni hanno deciso di adottare le nuove misure per i veicoli storici ultraventennali, pertanto, si consiglia di verificare sul sito dell’ACI della propria regione, le modalità di applicazione del bollo auto veicoli storici tra 20 e 29 anni per il 2016.

Bollo auto storiche 2016:

A seguito delle nuove disposizioni sui veicoli storici con più di 20 anni, alcune Regioni hanno deciso di adottare con specifiche delibere, nuove tariffe bollo veicoli storici tra queste il Lazio, l’Abruzzo, la Campania, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Umbria, Valle D’Aosta, la provincia di Trento, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Marche, Sardegna.

Facciamo qualche esempio sulla base degli aggiornamenti dell’ACI di alcune regioni di Italia:

Regione Basilicata veicoli storici è stata una tra le prime regioni a recepire le nuove disposizioni del bollo auto veicoli storici con più di 20 anni, infatti, sul sito dell’ACI sintetizzando si legge che le auto storiche ultraventennali iscritte all’ASI e le moto alla FMI sono esenti dal pagamento del bollo fino al 2014, dal 1° gennaio 2015 in poi, per cui anche nel 2016, è dovuta l’ordinaria tassa automobilistica, a prescindere dal fatto che il veicolo sia posto o meno in circolazione.

Regione Piemonte in attesa di nuovi e definitivi chiarimenti da parte del Governo di prorogare la scadenza del pagamento del bollo auto storiche al 28 febbraio.

Regione Lombardia: ha deciso che per le auto e moto con più di 20 anni se destinate solo ad uso e trasporto di persone, sono soggette al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione in misura fissa pari a 30,00 euro per le auto e 20,00 euro per le moto a partire dal compimento dei 20 anni e che siano in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico bollino blu auto.

Regione Veneto e Emilia Romagna l’esenzione del bollo è stata mantenuta con la limitazione delle sole auto e moto di interesse storico dai 20 ai 29 anni iscritte (in possesso di Certificato di Interesse Storico e Collezionistico) all’ASI, Reg.Storico Lancia, Reg.Italiano FIAT, Reg.Italiano Alfa Romeo, FMI Federazione Motociclistica Italiana (limitatamente alle moto)  se posti in circolazione(1), è dovuto il pagamento della tassa di circolazione annua per l’importo di € 25,82 per le auto e 10,33 per le moto.

(1)A seguito dell’invio di alcuni accertamenti fiscali, non è ancora ben chiarito se per i veicoli da 20 a 29 anni di età, la tassa di possesso sia convertita in tassa di circolazione, si consiglia pertanto, vista l’esiguità dell’importo di versare l’importo di € 25,82 per le auto e 10,33 per le moto anche se i veicoli non circolano onde evitare poi successive presentazioni di documentazione agli uffici competenti,  che comportano spese ben più onerose del bollo stesso oltre a perdite inutili di tempo.

Regione Toscana sui veicoli ultraventennali si paga al posto della tassa automobilistica ordinaria una tassa di possesso forfettario di 63 euro per le auto e 26,25 euro per le moto, sempre dal 2015 inoltre le auto e moto con più di 20 anni di interesse storico collezionistico, iscritti negli albi ASI, FMI, Storico Fiat, Storico Lancia e Storico Alfa Romeo, sono assoggettate al pagamento della tassa di possesso forfettaria.

Regione Sicilia: si adegua alla direttiva nazionale, in quanto il bollo è un’imposta erariale per cui, l’esenzione è prevista solo per i veicoli con più di 30 anni mentre quelli più “giovani” con più di 20 anni anche iscritti all’ASI o alla FMI, è dovuto il bollo.

Regione Lazio: secondo quanto pubblicato sul sito dell’ACI regione Lazio bollo veicoli storici con più di 20 anni è stato modificato come segue:

La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all’art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell’art. 63 della legge 342/2000.

Bollo auto e moto 2016 compresi tra i 20 e i 29 anni è obbligatorio il pagamento del bollo:

Auto e autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza superiore a 35 KW o a 47 CV, oppure se superiori a 9 cavalli immatricolati fino al 31 dicembre 1997:

  1.  il bollo gennaio – dicembre 2015 va pagato entro il 02 febbraio 2015 successivamente fino al compimento del 29° anno compreso, il bollo va versato sempre con periodicità gennaio – dicembre di ogni anno.
  2. Per le auto fino a 35 KW o a 47 CV, cavalli, e per tutti i motoveicoli con le seguenti modalità: primo bollo 2015 per il periodo gennaio a luglio va pagato entro il 2 febbraio 2015 e bollo con periodicità agosto 2015 – luglio 2016.

Esenzione bollo 2016 auto e moto storiche con più di 30 anni:

La nuova normativa sull’esenzione bollo auto veicoli storici è stata modificata con la Legge di Stabilità che ha previsto una distinzione tra le auto e moto pari o superiori a 30 anni e quelle tra 20 e 29 anni di età.

Prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che ricordiamo si applicano dal 1°gennaio 2015, i veicoli storici ultraventennali e trentennali beneficiavano di una esenzione della tassa automobilistica, o in alcune regioni, del pagamento della tassa di circolazione.

Ora invece il sistema cambia per effetto della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e nello specifico dell’articolo 1 comma 66 che ha introdotto nuovi limite all’esenzione:

Veicoli storici con più di 30 anni: l’esenzione dal bollo auto e moto rimane con le stesse modalità prescritte dalla legge 342/2000, ovvero, per i veicoli la cui costruzione risale a più di 30 anni fa e in questo caso la data di costruzione deve coincidere con l’anno della prima immatricolazione avvenuta in Italia o all’estero, a patto che non siano adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Se l’auto o moto ha più di 30 anni, l’esenzione dal pagamento del bollo è automatica anche se il veicolo non risulta iscritto al registro storico, attenzione però che se il veicolo circola su strada pubblica è soggetto al pagamento di una tassa di circolazione forfettaria pari a: 28,40 euro per le auto e 11,36 euro per le moto che va pagata annualmente in un’unica soluzione. Eventuali ritardi nel versamento della tassa, non sono sanzionabili in sede di controllo da parte delle Autorità competenti ma la ricevuta che ne dimostra il pagamento deve essere sempre a disposizione del conducente e mostrata in caso di controllo su strada da parte della Polizia.

Ritardato Pagamento bollo auto, ravvedimento operoso 2016:

Il pagamento del bollo auto e moto se ritardato o omesso, può essere regolarizzato dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso 2016, se questo viene effettuato entro l’anno:

Ravvedimento sprint: se il bollo viene pagato entro 14 giorni dalla scadenza, il contribunte può sanare la violazione pagando una sanzione ridotta pari allo 0,1%

per ogni giorno di ritardo, più gli interessi legali giornalieri pari allo 0,2% calcolati

per ogni giorno di ritardo.

Ravvedimento breve: pagamento bollo scaduto da 15 giorni e pagato entro 30 giorni dalla scadenza originaria, si applica una sanzione pari all’1,5% + interessi di mora.

Nuovo Ravvedimento medio: pagamento bollo entro 90 giorni dalla scadenza, sanzione ridotta 2016 pari a 1,67% + interessi di mora.

Ravvedimento lungo: sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il 90° giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine più gli interessi legali giornalieri.

Ravvedimento lunghissimo: pagamento oltre 1 anno viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta più gli interessi di mora. Questo ti di ravvedimento non è applicabile ai tributi comunali ma solo quelli di competenza dell’Agenzia delle Entrate, per cui il bollo auto non rientra nel nuovo tipo di ravvedimento.

PRESTARE ATTENZIONE:

Nel caso dei veicoli ultra-trentennali, anche se godono delle agevolazioni automatiche per quanto riguarda il bollo, per poter circolare devono comunque essere in possesso di Certificato di Interesse Storico e Collezionistico rilasciato dall’ASI, dal Reg.Storico Lancia, dal Reg.Italiano FIAT, dal Reg.Italiano Alfa Romeo, dall’ FMI Federazione Motociclistica Italiana (limitatamente alle moto) in ottemperanza alle norme del codice della strada in materia di dotazioni di sicurezza attiva e passiva e per la presentazione dei veicoli stessi alle visite di revisione periodica.Copia del certificato stesso deve essere sempre a disposizione insieme al libretto di circolazione e mostrata in caso di controllo su strada da parte della Polizia.

Il certificato di identità o omologazione non sostituisce il Certificato di Interesse Storico e Collezionistico

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